Rottamazione Cartelle Equitalia
- studiolegalefm
- 16 dic 2016
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I contribuenti possono sanare i debiti verso Equitalia contenuti in iscrizioni a ruolo dal 2000 al 2016, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. La trasmissione dell’istanza di rottamazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017 e l’Agente della riscossione comunicherà le somme dovute in via agevolata dal debitore entro il 31 maggio 2017, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, considerando i criteri sotto riportati: 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto); 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto); 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto); 4° rata ad aprile2018 (15% del dovuto); 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto); Chi opta per il pagamento in unica soluzione, lo stesso deve perfezionarsi entro luglio 2017. Va però chiarito che è sufficiente anche un solo giorno di ritardo nel pagamento di una qualsiasi delle rate perché si ripristini l’importo del debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi di mora. In tal caso, i versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Il pagamento del residuo dovuto non potrà nuovamente rateizzato. Come da disposizioni originarie contenute nel D.L. 193/2016 e successive modiche, sono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie quali dazi e accise; l’ imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art.14 del regolamento CE n°659/99; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada; in questo caso la definizione agevolata riguarderà soltanto gli interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; Sono altresì escluse le sanzioni, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali. Al contribuente viene riconosciuta la possibilità di far fronte al debito definito in via agevolata anche con un numero di rate inferiori a 5 e differenti combinazioni di scadenze alle quali corrispondono differenti codici da riportare nel modello. La definizione agevolata può riguardare cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate/Dogane e Monopoli e gli avvisi di addebito dell’Inps. Inoltre tale definizione potrà riguardare l’intero ruolo, solo alcuni ruoli indicati nelle cartelle, solo alcuni carichi che compongono i singoli ruoli indicati nelle cartelle.
per info: mercuri@studiolegale.fm
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