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Uscite le regole tecniche per l'attestazione di conformità su doc informatico separato

  • studiolegalefm
  • 8 gen 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Sul Portale dei Servizi Telematici sono state pubblicate le Specifiche tecniche prevista dal 3° comma, dell'art.16-undecies del d.l. 179/2012 relative alle modalità di attestazione di conformità su documento informatico separato. Lo rende noto il ministero della Giustizia. Il provvedimento di adozione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2016: Decreto 28 dicembre 2015: «Modifiche alle specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto 21 febbraio 2011, n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24

L'art. 19 ter4 è quello più interessante e prevede: (Modalità dell'attestazione di conformità apposta su un documento informatico separato) 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell’art.16-undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.212, l’attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all’articolo 12, comma 2. 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall’art.4 del decreto legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n.24, il documento informatico contenente l’attestazione è inserito come allegato nella “busta telematica” di cui all’articolo 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l’attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all’articolo 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell’art.3-bis della legge 21 gennaio 1994, n.53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione. 4. Nelle ipotesi diverse dai commi 2 e 3, se la copia informatica è destinata ad essere trasmessa tramite posta elettronica certificata, l’attestazione di cui al primo comma è inserita come allegato al messaggio di posta elettronica certificata. 5. In ogni altra ipotesi, l’attestazione di conformità è inserita in un documento informatico in formato PDF contenente i medesimi elementi di cui al primo comma, l’impronta del documento informatico di cui si sta attestando la conformità e il riferimento temporale di cui all’articolo 4 comma 3 del D.P.C.M. 13 novembre 2014. Il documento informatico contenente l’attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l’attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata. L’impronta del documento può essere omessa in tutte le ipotesi in cui il documento informatico contenente l’attestazione di conformità è inserito, unitamente alla copia informatica del documento, in una struttura informatica idonea a garantire l’immodificabilità del suo contenuto. 6. L’attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.


 
 
 

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