Contratti per telefono: 100.000 € di multa a Sky e H3G
- studiolegalefm
- 6 ott 2015
- Tempo di lettura: 2 min
Il 30 settembre 2015 l'autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € per il comportamento posto in essere da Sky e H3G consistente nell’aver concluso contratti a distanza con l’impiego del telefono, aventi ad oggetto la prestazione di servizi televisivi via satellite (SkY) e la prestazione del servizio di telefonia mobile e/o la vendita dell’apparecchio telefonico (H3G), senza confermare l’offerta per iscritto e provvedere ad ottenere la sottoscrizione del contratto o l’accettazione scritta da parte del consumatore, né a confermare l’offerta e ad acquisire la conferma del consumatore, previo suo espresso consenso, su di un supporto durevole, ai sensi dell’art. 51, comma 6 cod. cons., nonché senza fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole ai sensi dell’art. 51, comma 7 cod. cons.

Infatti il consenso richiesto dal legislatore implica che il consumatore accetti espressamente, in riscontro a quanto proposto dal professionista, di ricevere la conferma dell’offerta su di un supporto durevole anziché in forma cartacea (o elettronica) e di formulare la propria dichiarazione di conferma mediante supporto durevole, rinunciando così alla cautela di una successiva sottoscrizione separata. Infatti, il legislatore, al fine di garantire la consapevolezza di contrarre del consumatore, individua nella forma scritta la regola per la conclusione del contratto e consente l’adozione della procedura derogatoria solo ove vengano rispettate determinate condizioni. Nel caso specifico, la prestazione consapevole di tale consenso pone in capo a professionista l’onere di informare preliminarmente il consumatore, in un linguaggio e con modalità comprensibili, in merito alle modalità alternative di “conclusione” del contratto contemplate dalla norma e alle conseguenze giuridiche che ne discendono: la rinuncia alla forma scritta, ossia la rinuncia a ricevere la conferma dell’offerta in forma cartacea e ad accettare l’offerta per iscritto. Tale onere informativo si giustifica in ragione della posizione di vantaggio di cui il professionista gode rispetto all’altro contraente, oltre che in ragione dell’asimmetria informativa e contrattuale in cui versa il consumatore, anche in considerazione del fatto che il contenuto della conversazione telefonica registrata è predefinito unilateralmente dalla società (c.d. vocal order) ed è caratterizzato da domande che richiedono unicamente risposte affermative o negative da parte del potenziale cliente. Pertanto, la mera richiesta del consenso alla registrazione non soddisfa il requisito di legge.
Inoltre, la registrazione della telefonata che contiene le due dichiarazioni confermative non appare idonea ad integrare la nozione di supporto durevole prevista per legge misura in cui la società non ha previsto di mettere nella piena disponibilità del consumatore il supporto ove è memorizzata la registrazione telefonica in modo che questi possa conservarla e riprodurla in futuro. Al riguardo, pertanto, non appare condivisibile la tesi di Sky secondo cui la registrazione potrebbe essere conservata dal professionista purché le metta a disposizione del consumatore su richiesta.
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