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Specializzazione per gli Avvocati

  • studiolegalefm
  • 15 set 2015
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Ministro della Giustizia Orlando ha firmato il 12 agosto 2015 il decreto ministeriale che introduce e regolamenta le specializzazioni in ambito forense. Da oggi l'utilizzo del titolo "avvocato specialista" sarà subordinato al rispetto di precise norme.Gazzetta Ufficiale di oggi (n. 214/2015)

Come recita l'articolo 2 del decreto, Ai fini del presente decreto è avvocato specialista l'avvocato che ha acquisito il titolo in uno dei settori di specializzazione di cui all'articolo 3.Il titolo di avvocato specialista è conferito dal Consiglio Nazionale Forense in ragione del percorso formativo previsto dall'articolo o dalla comprovata esperienza professionale maturata dal singolo avvocato a norma dell'articolo 8.Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito. Il citato elenco dell'articolo 3 comprende diciotto aree di specializzazione, che sono le seguenti:

diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori; diritto agrario; diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio; diritto dell’ambiente; diritto industriale e delle proprietà intellettuali; diritto commerciale, della concorrenza e societario; diritto successorio; diritto dell’esecuzione forzata; diritto fallimentare e delle procedure concorsuali; diritto bancario e finanziario; diritto tributario, fiscale e doganale; diritto della navigazione e dei trasporti; diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell’assistenza sociale; diritto dell’Unione europea; diritto internazionale; diritto penale; diritto amministrativo; diritto dell’informatica.

L'acquisizione del titolo per comprovata esperienza richiede i seguenti requisiti:

l'avvocato deve aver maturato un’anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 8 anni; l'avvocato deve aver esercitato negli ultimi 5 anni “in modo assiduo, prevalente e continuativo, attività

di avvocato in uno dei settori di specializzazione”, (ciò implica che egli, nei 5 anni precedenti, abbia ricevuto almeno 15 incarichi professionali annui rilevanti in quella materia); l'avvocato istante deve comparire di fronte al CNF per un colloquio di verifica.

L'acquisizione del titolo attraverso specifici percorsi formativi prevede invece la proficua ed effettiva frequenza (nei 5 anni precedenti) di corsi di specializzazione predisposti in ambito universitario, con programmi definiti da un'apposita commissione istituita presso il Ministero della Giustizia.


 
 
 

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